Professione

apr152015

Allergeni evidenziati in etichetta per alimenti preconfezionati e non

Il Regolamento (UE) 1169/2011 compie un passo in avanti rispetto alle precedenti norme in materia di etichettatura degli allergeni. Il Regolamento, infatti, non solo prevede l'obbligo di menzione dell'allergene, ma impone che la denominazione delle sostanze elencate nell'allegato II del Regolamento sia chiaramente distinta dagli altri ingredienti presenti sull'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati, per esempio mediante il carattere, lo stile o il colore. Dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore alimentare devono inoltre fornire informazioni sugli allergeni anche per gli alimenti non preconfezionati (alimenti venduti sfusi nei ristoranti, dai banchi e chioschi gastronomici, cibo da asporto ecc.). Questo nuovo requisito è particolarmente importante se si considera il fatto che molti casi di allergia alimentare sono correlati ad alimenti non preconfezionati o consumati fuori casa.
Per quanto riguarda la lista dei prodotti che provocano allergie, la lista di cui all'Allegato II del Regolamento include, nell'ordine: cereali contenenti glutine e relativi prodotti, crostacei, uova, pesce, arachidi, semi di soia, latte, frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, sedano, senape, semi di sesamo, diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro, lupino, molluschi e relativi prodotti.
Il fondamento scientifico dell'etichettatura obbligatoria di questi ingredienti allergenici è stato fornito dal gruppo scientifico sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie (Nda) dell'Efsa.
Nei casi in cui il nome del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario etichettare le sostanze o i prodotti (latte, formaggio, farina di grano tenero, bevanda di soia ecc.), anche qualora gli stessi compaiano a loro volta nella di ingredienti (es. mozzarella sulla pizza surgelata).
La Commissione europea riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna la lista delle sostanze che provocano allergie o intolleranze con l'obiettivo di garantire una migliore informazione per i consumatori, anche tenendo conto dei più recenti progressi scientifici e conoscenze tecniche, supportati da un parere dell'Efsa.
Va infine sottolineato che, sebbene il comparto stia facendo tutto il possibile per eliminare il rischio che la presenza non intenzionale di allergeni alimentari comporta, in numerose aziende è virtualmente impossibile fabbricare prodotti a rischio zero. Per questa ragione, i produttori appongono talvolta, su base volontaria, indicazioni relative alla presenza accidentale di allergeni, quali l'espressione «potrebbe contenere...» oppure «preparato in uno stabilimento che utilizza...». Tali formule vanno utilizzate esclusivamente nei casi in cui il rischio di una presenza involontaria di allergeni sia concreto.

Paolo Patruno


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