Professione

ott202016

La corretta deduzione delle spese degli immobili ad uso promiscuo

Spesso accade che il professionista svolga l'attività in appositi locali adibiti a studio posti all'interno della propria abitazione; molteplici possono dunque essere i servizi e le utenze acquisiti con partita iva e relativi a tali immobili ad uso promiscuo.
Volendo tralasciare il caso già affrontato dell'acquisto in proprietà o leasing del fabbricato, le spese per la locazione di immobili utilizzati sia come abitazione che come studio sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (art 54-64 Tuir) in ragione del 50% del loro ammontare, a condizione che il soggetto non disponga di altro immobile nel medesimo Comune "adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività". L'iva eventualmente applicata sulla fattura risulta, invece, sempre indetraibile.
Accanto all'onere per l'affitto troviamo poi le varie utenze, quali luce, gas, telefono, internet etc; i professionisti possono dedurre dal reddito, forfetariamente, al 50% le spese per i servizi utilizzati promiscuamente (casa/studio), a prescindere dunque dai metri quadri destinati rispettivamente alla porzione ufficio o abitazione, sempre alle medesime condizioni previste per l'affitto.
Ai fini invece della detrazione dell'iva, in generale, occorrerebbe determinare la quota di iva indetraibile in quanto relativa all'utilizzo privato del bene, con criteri più oggettivi coerenti con la natura stessa del servizio acquisito, quindi ad esempio in proporzione ai metri quadri dell'abitazione per l'energia elettrica o le spese condominiali, oppure in base al numero degli elementi radianti delle diverse porzioni dell'immobile per le spese di riscaldamento.
Un caso particolare ai fini iva è rappresentato dalle spese per pulizia; il professionista dovrebbe chiedere all'impresa il rilascio di due distinte fatture, una relativa alla porzione "casa" e dunque con iva e costi indeducibili, l'altra relativa alla porzione "studio", con spese interamente detraibili e iva applicata dal professionista destinatario della fattura attraverso il nuovo meccanismo del reverse-charge.

Fabrizio Gerosa

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