Professione

gen182017

Comunicazioni agli operatori sanitari: claims o no?

Sovente i medici sono destinatari di comunicazioni da parte delle imprese del settore alimentare per quanto riguarda le caratteristiche di determinati alimenti e, soprattutto, degli integratori.
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute apposte sulle etichette dei prodotti alimentari o comunque utilizzate nella pubblicità sono disciplinate dal Regolamento Claims (Regolamento CE n. 1924/2006), che si applica, in generale, alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa (art. 1).
Il Regolamento non riguarda le comunicazioni di natura non commerciale - quali orientamenti e consigli dietetici espressi da autorità o organi della sanità pubblica riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche - e non contiene norme specifiche sulla comunicazione agli operatori sanitari.
La questione delle comunicazioni agli operatori sanitari è tornata attuale a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza 14 luglio 2016 (Causa C-19/15), ha esteso l'ambito di applicazione del Regolamento Claims specificando che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale relativa a un prodotto alimentare destinato a essere fornito in quanto tale al consumatore finale, qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest'ultimo, bensì esclusivamente ai professionisti della salute.
Nell'estendere l'ambito di applicazione del Regolamento la Corte di Giustizia ha inoltre specificato come la fondatezza scientifica deve essere l'aspetto principale di cui tener conto nell'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute e che, sebbene gli operatori sanitari dispongano di conoscenze superiori a quelle del consumatore finale, gli stessi non necessariamente dispongono delle conoscenze scientifiche necessarie per valutare ciascuno dei prodotti sottoposti alla loro attenzione e le relative indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Secondo la Corte non può pertanto escludersi che anche gli operatori sanitari possano essere indotti in errore da indicazioni sulla salute inesatte, ambigue e fuorvianti.
La Corte, tuttavia, conclude sottolineando come, in ogni caso, il Regolamento, non trovi applicazione in comunicazioni di natura non commerciale sui nuovi sviluppi della scienza che implichi l'utilizzo di terminologia scientifica o tecnica.
Gli operatori sanitari possono essere destinatari di comunicazioni promozionali che rispettino i principi di scientificità, correttezza, trasparenza, non ingannevolezza e completezza dell'informazione di cui al Regolamento Claims.
Per comprendere se l'informazione ricada o no nel campo di applicazione del Regolamento Claims è necessaria un'analisi caso per caso con riguardo alla natura del messaggio, all'autore dello stesso, alla natura del prodotto e all'enfasi degli elementi presenti nel messaggio.

Paolo Patruno


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