Professione

giu242015

Come indicare gli ingredienti in etichetta

L'elenco degli ingredienti è un'informazione essenziale per il consumatore. Il Regolamento (UE) 1169/2011, in continuità con la normativa precedente, ha previsto l'obbligo di tale informazione, aggiungendo alcune prescrizioni utili al consumatore. Gli ingredienti vanno indicati in ordine di peso decrescente al momento del loro utilizzo per la fabbricazione dell'alimento. Sono esentati dall'obbligo di indicare gli ingredienti i prodotti ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati o tagliati, le acque gassificate, gli aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di base e i formaggi, il latte o le creme di latte fermentate, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati del latte, gli enzimi, le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o il sale necessario a produrre formaggi che non siano freschi o fusi.
Il Regolamento (UE) 1169/2011 introduce alcune novità all'elenco degli ingredienti. In primo luogo, qualora nell'elenco sia presente un ingrediente compreso nella lista degli allergeni inclusa all'allegato II del Regolamento, lo stesso deve essere evidenziato mediante l'utilizzo di un carattere diverso rispetto agli altri ingredienti.
Ulteriore novità riguarda gli oli e i grassi vegetali che, a partire dallo scorso 13 dicembre, non possono più essere definiti genericamente come "oli vegetali", ma deve essere inclusa l'origine vegetale degli stessi successivamente all'indicazione generica.
Tutti gli ingredienti che si presentano sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati, inoltre, devono essere indicati chiaramente nell'elenco degli ingredienti. Il nome degli ingredienti, in tal caso, è seguito dalla dicitura "nano". È tuttavia ammessa una deroga nei soli casi di nanomateriali che si presentino sottoforma di additivi ed enzimi o che svolgano una funzione di coadiuvanti tecnologici.
L'elenco degli ingredienti, infine, non è strumento sufficiente a garantire l'operatore del settore alimentare che non include nella lista un ingrediente, ma crea nel consumatore l'aspettativa che tale ingrediente sia presente attraverso altre informazioni apposte in etichetta. Si tratta di un principio stabilito nei giorni scorsi dalla Corte di Giustizia dell'UE attraverso la sentenza 2015 C-195/14, che ha stabilito come non conforme alle norme dell'UE la rappresentazione in etichetta di frutti in realtà non presenti in un infuso.

Paolo Patruno


DALLE AZIENDE